Sindacare sulle opinioni di Savona, esula dai poteri di Mattarella
di Paolo Flores D’Arcais
L’articolo 92 della Costituzione garantisce al presidente della Repubblica la possibilità di rifiutare la nomina di un ministro proposto dal presidente del Consiglio incaricato. Ma il margine di discrezionalità di cui può avvalersi il presidente della Repubblica, è stabilito con precisione dagli articoli 54 e 95.
Quest’ultimo stabilisce che chiunque sia nominato a una carica pubblica deve adempiere il suo mandato con disciplina e onore. Il presidente della Repubblica può perciò obiettare alla nomina di un ministro che gli sia stata proposta dal presidente incaricato, se rileva nei comportamenti passati del candidato, qualcosa che confligge con l’onorabilità.
Nessun rilievo del genere è stato avanzato dal presidente della Repubblica nei confronti del Professor Savona. Quanto alla disciplina, il titolare della unità dell’indirizzo politico del governo, è solo il presidente del Consiglio come inderogabilmente stabilito dall’articolo 54.
Esula perciò dai poteri del presidente della Repubblica sindacare sulle opinioni politiche dei candidati ai singoli ministeri. Nel caso del Professor Savona, il presidente Mattarella ha invece fatto esplicito riferimento alle sue opinioni, riguardanti la possibilità di fuoriuscita dall’euro…