dell’Avv. Mauro Sandri
Il Decreto Legge attuale è inapplicabile se si rispetta l’Art. 1 delle “Disposizioni sulla Legge in generale” che precedono il Codice Civile, comunemente dette “Preleggi”.
La norma citata prevede che una fonte normativa di grado superiore prevalga su quella di grado inferiore, indipendentemente dal tempo in cui ciascuna di esse entra in vigore.
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S) è norma speciale che disciplina espressamente anche le attività di esercizio del commercio in genere. L’art. 187 del TULPS prevede l’obbligo dell’accettazione da parte dell’esercente, dell’accesso ai locali di qualsivoglia persona.
Il DL relativo al green pass, che pone limitazioni alla libertà di accesso per asseriti motivi di tutela della salute pubblica, è atto avente forza di legge. Ma nel contrasto tra diverse fonti prevale quella speciale.
La deroga per motivi di salute avrebbe dovuto essere chiaramente espressa e posizionata all’interno della norma speciale. Se attuata con mero decreto legge autonomo si pone in contrasto con la legge speciale, con la conseguenza che la norma di grado inferiore, cioè il DL, sia inapplicabile.
Questa la legge. Se prevarrà l’inganno sarà solo perchè, come al solito, verrà utilizzata la forza. Tuttavia, è una lezione perenne che, facendo leggi ingannevoli, si finisce male anzi malissimo…
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Articolo dell’Avv. Mauro Sandri
Fonte: https://t.me/antonellawerner
Ma allora perché nessun avvocato o giurista ha provato ad opporsi legalmente, visto che ci sarebbero i presupposti giuridici?
Ho una domanda: le persone che hanno il green pass infettano?